Art. 20.
(Elementi del trattamento).

      1. Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della riflessione morale e religiosa, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.
      2. Per l'attuazione del programma di trattamento, ai sensi dell'articolo 18, i detenuti e gli internati hanno diritto a disporre degli elementi del trattamento di cui al comma 1. Gli istituti penitenziari sono organizzati al fine di rendere tali elementi concretamente disponibili per gli interessati.
      3. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività risocializzanti, culturali e ricreative e, salvo contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta.

 

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